Art. 30
Trattato

Art. 30

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In vigore dal 24 dic 1867
I documenti che dovranno essere prodotti in appoggio delle domande di estradizione, sono: Il mandato di cattura rilasciato contro gli inquisiti, ed ogni altro atto avente almeno la stessa forza di questo mandato, ed indicando ugualmente la natura e la gravità dei fatti contro i quali si procede, e la disposizione penale applicabile agli stessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-07;4055#art-t-30