Art. 29
Trattato

Art. 29

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In vigore dal 24 dic 1867
L'estradizione non avrà luogo: 1° Se il delinquente reclamato fosse cittadino o suddito del Paese al cui Governo se ne dirige la domanda; 2° Per delitti politici. Resta anzi inteso che, quando fosse stata conceduta per reati enumerati nell'articolo precedente, non potrebbe il delinquente essere processato, nè punito per i delitti politici anteriori alla di lui consegna o connessi coi detti reati. Se individui stranieri ai due Stati contraenti si rifugiassero da un Paese nell'altro, dopo essere stati accusati o condannati per uno dei reati enumerati nell', la loro estradizione dovrà reciprocamente essere accordata dopo essersi ottenuto il consenso del Governo del Paese a cui essi appartengono.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-07;4055#art-t-29