Trattato
Art. 27
27 / 31In vigore dal 24 dic 1867
I Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli rispettivi potranno far arrestare e rimandare sia a bordo, sia nel loro Paese, i marinai e tutte le altre persone facenti regolarmente parte degli equipaggi dei bastimenti mercantili e da guerra della Nazione rispettiva, che avranno disertato dai detti bastimenti. A tale effetto si dirigeranno essi per iscritto alle competenti Autorità locali e giustificheranno colla presentazione dei registri del bastimento e del ruolo d'equipaggio, o se il bastimento fosse già partito, colla copia degli accennati documenti, debitamente da loro certificata, che gli uomini reclamati faceano parte del detto equipaggio.
Sopra questa domanda così giustificata, la da consegna non potrà esser loro rifiutata. Sarà anzi dato agli stessi Agenti consolari appoggio ed assistenza per la ricerca, l'arresto e la cattura dei detti disertori, i quali saranno custoditi nelle prigioni del Paese alla richiesta ed alla spesa dei Consoli, fino a che questi Agenti abbiano trovato una occasione per farli partire.
Per altro, se questa occasione non si presentasse nello spazio di tre mesi, a contare dal giorno dell'arresto, i disertori sarebbero posti in libertà e non potrebbero più essere arrestati per la stessa causa.
Però, se il disertore avesse commesso, oltre a ciò, qualche delitto a terra, la sua estradizione potrà essere differita dalle Autorità locali, fino a che il Tribunale competente abbia debitamente statuito sull'ultimo delitto, e che il giudizio intervenuto abbia ricevuto l'intera sua esecuzione.
Resta egualmente inteso che la gente di mare ed altri individui facenti parte dell'equipaggio, cittadini del luogo ove la diserzione accadde, sono eccettuati dalle stipulazioni del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-07;4055#art-t-27