Art. 26
Trattato

Art. 26

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In vigore dal 24 dic 1867
In tutto ciò che riflette la polizia dei porti, il caricamento o scaricamento dei bastimenti, la sicurezza delle merci, beni ed effetti, i cittadini e sudditi dei Paesi saranno rispettivamente sottoposti alle Leggi e Statuti del territorio; però i Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli rispettivi saranno esclusivamente incaricati dell'ordine interno a bordo dei bastimenti di commercio della loro Nazione, e giudicheranno tutte le contese che insorgeranno fra il capitano e le persone dell'equipaggio, ma le Autorità locali potranno intervenire allorquando i disordini accaduti saranno di natura da turbare la pubblica tranquillità a terra o nel porto, e potranno egualmente pronunziare su queste contese quando una persona estranea all'equipaggio vi fosse involta. In tutti gli altri casi le dette Autorità si limiteranno a prestare man forte ai Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli, quando costoro la richiederanno, per far arrestare e condurre in prigione quelli fra gli individui dell'equipaggio che giudicassero dovervi mandare in seguito a queste contese.
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