Trattato
Art. 24
24 / 31In vigore dal 24 dic 1867
In caso di morte di un cittadino o suddito appartenente ad una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra, dovranno le Autorità locali informarne immediatamente il più vicino Console generale, Console o Vice-Console della Nazione del defunto; e reciprocamente i Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli le Autorità locali. Nello aprirsi la successione, in caso che ad essa non fossero chiamati eredi legittimi o testamentarii, nè fosse stato nominato un esecutore testamentario, e indistintamente in tutti i casi d'assenza degli eredi di tale successione sotto qualunque titolo, i mentovati Agenti consolari potranno, tanto nell'interesse degli eredi come in quello dè creditori della eredità, procedere alle seguenti formalità ed incumbenze:
1° Alla collocazione dè suggelli, ufficialmente o a richiesta delle parti interessate, su tutti gli effetti, mobili e carte del defunto, con l'assistenza delle Autorità locali, le quali potranno incrociare i loro suggelli, che non potranno essere rotti se non di comune accordo;
2° Alla formazione dell'inventario con l'assistenza dell'Autorità competente del Paese;
3° Alla vendita, secondo gli usi del luogo, di tutti gli effetti mobili, prodotti che siano soggetti a deteriorazione e che appartengano alla eredità, anche con intervento dell'Autorità locale;
4° All'amministrazione dei beni immobili, tenuta personalmente, o per mezzo di un agente delegato sotto la propria risponsabilità, senza che perciò, in quest'ultimo caso, debba intervenire l'Autorità locale, a meno che non venga ciò richiesto da cittadini o sudditi del Paese in cui siasi aperta la successione, o che cittadini o sudditi di una terza Potenza abbiano da far valere i loro diritti alla detta successione.
In tali casi, sorgendo difficoltà o discussioni fra gli interessati, queste dovranno essere definite dai Tribunali locali, e i Consoli non potranno intervenire in giudizio, se non come rappresentanti della stessa successione;
5° Nel caso d'altronde in cui la successione di uno dei cittadini o sudditi delle Parti contraenti si apra nella forma specificata nel primo paragrafo del presente articolo, e in un sito ove non risieda alcun Agente consolare della Nazione del defunto, l'Autorità locale, nel comunicare l'accaduta morte al Console più prossimo, dovrà procedere immediatamente di ufficio all'apposizione dei suggelli, e aspetterà che questi personalmente, o per mezzo di un agente delegato, intervenga alla rottura dei suggelli e alle operazioni prescritte, a garanzia dei diritti degli eredi o degli altri interessati;
6° I detti Agenti consolari potranno, tenendo in conto la importanza della eredità e le circostanze che ad essa si riferiscono, fare annunziare nei diarii più divulgati del distretto in cui risieggono, la morte del defunto, e fisseranno un termine perentorio entro del quale i creditori dovranno produrre i loro reclami presso il Console, il qual termine sarà in ragione della distanza dei luoghi e non mai maggiore di sei mesi. E questo senza pregiudizio dei diritti dei reclamanti, che potranno farli valere anche dopo il termine e innanzi a chi competa, come ancora delle disposizioni vigenti sulla prescrizione.
Gli Agenti consolari non dovranno liquidare la successione senza il consenso degli interessati, se non solamente per la parte necessaria al pagamento totale dei debiti dell'eredità, ai creditori esistenti nel luogo; dopo di che gli Agenti consolari potranno far la consegna della successione e dè suoi guadagni ai legittimi eredi o ai loro mandatari. In caso però di contestazioni sopra i crediti contro la eredità o sopra la qualità ereditaria tra i pretendenti, sulla validità del testamento e sulla totalità stessa della eredità, la consegna di essa non potrà aver luogo fino a che non sia risoluto o provveduto in altro modo dalla Autorità competente, siccome è indicato nell'.
Nel caso che entro il termine di un anno e mezzo non si presentassero eredi testamentarii, nè legittimi, a raccogliere la eredità, i beni, di cui essa si compone, o i suoi prodotti, saranno posti dal Console rispettivo a disposizione del Governo dello Stato in cui esistono o esistevano detti beni, perché si dia ad essi il destino competente a norma della legislazione locale.
Storico versioni
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