Art. 21
Trattato

Art. 21

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In vigore dal 24 dic 1867
I Consoli generali, i Consoli e Vice-Consoli dei due Paesi potranno dirigersi alle Autorità della loro residenza, ed al bisogno, in mancanza di un Agente diplomatico della loro Nazione, ricorrere al Governo supremo dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni, per reclamare contro ogni infrazione venisse commessa dalle Autorità o funzionari del detto Stato, dei Trattati o Convenzioni esistenti fra i due Paesi, o contro ogni altro abuso di cui avessero a dolersi i loro nazionali, ed avranno il diritto di fare tutti i passi giudicati necessari per ottenere pronta e buona giustizia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-07;4055#art-t-21