Art. 19
Trattato

Art. 19

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In vigore dal 24 dic 1867
I Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli rispettivi godranno nei due Paesi dei privilegi generalmente attribuiti alla loro carica, come l'esenzione dagli alloggi militari e quella da tutte le contribuzioni dirette, tanto personali, quanto mobiliari e suntuarie, a meno che per altro non siano cittadini del Paese, e non vi divengano proprietari o possessori di beni immobili, o finalmente non vi esercitino il commercio; nei quali casi saranno soggetti agli stessi carichi ed imposte che gli altri particolari. Potranno i detti Agenti collocare al disopra della loro casa un quadro collo stemma della loro Nazione e con un'iscrizione: Consolato generale d'Italia; Consolato generale della Repubblica orientale dell'Uruguay; e nei giorni di solennità pubbliche, nazionali o religiose, essi potranno pure inalberare sulla casa consolare una bandiera nazionale. Resta inteso però che questi segni esteriori non potranno interpretarsi mai come conferenti un diritto d'asilo. I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli e loro cancellieri non potranno essere sottomessi a comparire come testimoni davanti ai Tribunali. Quando la giustizia del Paese avrà bisogno di prendere qualche loro dichiarazione giuridica, essa dovrà farne la domanda per iscritto o trasportarsi al loro domicilio per riceverla di viva voce. In caso di morte, d'impedimento o di assenza dei Consoli o Vice-Consoli, i loro cancellieri o segretari saranno di pieno diritto ammessi alla gestione interinale degli uffici consolari, senza impedimento od ostacolo per parte delle Autorità locali, le quali anzi daranno loro in tutti i casi ogni assistenza e li ammetteranno per tutto il periodo della loro gestione interinale al possesso di tutti i diritti, privilegi ed immunità stipulate in questa Convenzione in favore dei Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli.
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