Trattato
Art. 18
18 / 31In vigore dal 24 dic 1867
I Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli, nominati dall'Italia e dalla Repubblica orientale dell'Uruguay, saranno reciprocamente ammessi e riconosciuti, presentando i loro atti di nomina secondo la forma stabilita nei territori rispettivi. L'exequatur necessario per il libero esercizio delle loro funzioni sarà rilasciato senza spesa; e sulla presentazione del detto documento le Autorità amministrative e giudiziarie dei porti, città o luoghi di loro residenza, ve li faranno godere immediatamente delle prerogative annesse alle loro funzioni nel rispettivo circondario consolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-07;4055#art-t-18