Art. 17
Trattato

Art. 17

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In vigore dal 24 dic 1867
Godranno pure della esenzione portata dall'articolo precedente tutti i bastimenti mercantili d'uno dei due Stati, i quali, anche fuori del caso di forza maggiore, rilasciassero in qualche porto dell'altro per sentire le notizie della piazza o rifornirsi di viveri o d'altri oggetti necessari alla navigazione, per deporre ammalati a terra e ricevere l'assistenza medicale a bordo, purchè non facciano alcuna operazione di commercio e non si arrestino nel porto al di là di quattordici giorni da quello del loro approdo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-07;4055#art-t-17