Trattato
Art. 15
15 / 31In vigore dal 24 dic 1867
Le due alte Parti contraenti convengono che ogni favore, esenzione, privilegio o immunità qualsiasi in fatto di commercio, navigazione o attribuzioni di Consoli, che una di esse abbia concesso o sarà per concedere a cittadini o sudditi di qualsiasi altro Governo, Nazione o Stato, s'intenderanno, in uguaglianza di casi e circostanze, estendibili ai cittadini o sudditi dell'altra Parte contraente, gratuitamente, se la concessione in favore dell'altro Governo, Nazione o Stato fosse gratuita; e con compenso eguale o equivalente, se la concessione fosse condizionale, dovendo nonostante domandarsi dalla Parte che la desidera e farsi constare in un protocollo che si formolerà a tale oggetto.
Rimane inteso però che dagli effetti del presente articolo e dell'ottavo si considerano eccettuate le stipulazioni consegnate nell'°, § 3°, e nell'°, § 4° del Trattato celebrato fra la Repubblica e la Prussia e gli Stati dello Zollverein, riguardo alla navigazione di cabottaggio, e dai Paesi limitrofi, le quali stipulazioni sono del tenore seguente:
«Articolo II, § 3° - Si dichiara qui espressamente che nelle stipulazioni del presente articolo non è compresa la navigazione di cabottaggio tra un porto ed un altro situati nel medesimo territorio; ma non sarà considerato come cabottaggio se una nave di oltremare compia gradatamente il suo carico in vari porti del territorio di una delle Parti contraenti, o se scarichi dettagliatamente in varii porti.
Nel caso che in questo punto fosse conceduta una maggior franchigia da parte della Repubblica orientale a qualsiasi altra Nazione che non sia tra le limitrofe o vicine, si intenderà essa concessa ai sudditi e alle navi degli Stati dello Zollverein.»
«Articolo III, § 4° - Il pareggio e l'assimilazione che si stabilisce in questo articolo, non comprende i casi in cui siamo accordati favori, privilegi o esenzioni, in fatto di commercio e navigazione, ai Paesi limitrofi e vicini, od ai cittadini o sudditi di essi Paesi. Ma se si fosse accordato, o si accordasse a qualsiasi altro Paese, che non sia tra i mentovati, il vantaggio di esser considerato come la Nazione più favorita, senza la limitazione contenuta nel presente articolo, tale vantaggio si reputerà concesso agli Stati dello Zollverein.»
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-07;4055#art-t-15