Art. 14
Trattato

Art. 14

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In vigore dal 24 dic 1867
Ogniqualvolta non vi sieno stipulazioni contrarie fra gli armatori, i caricatori e gli assicuratori, le avarie sofferte in mare dai bastimenti dei due Paesi nel rendersi ai porti rispettivi saranno regolate dai Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli od Agenti consolari della loro Nazione, a meno che però degli abitanti del Paese ove risiedono i detti Ufficiali consolari non si trovassero interessati in queste avarie; perché, a meno di compromessi amichevoli fra tutte le parti interessate, esse dovrebbero essere regolate in tal caso dalle Autorità locali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-07;4055#art-t-14