Art. 10
Trattato

Art. 10

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In vigore dal 24 dic 1867
Onde non possa sorgere dubbio sull'essere un bastimento sì o no nazionale, ambe le alte Parti contraenti convengono nel considerare e riconoscere come italiani o della Repubblica orientale dell'Uruguay quelli che di buona fede sieno proprietà dei loro rispettivi cittadini o sudditi, accertata con titoli autentici spediti dalle Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese, qualunque ne sia la costruzione e la nazionalità dell'equipaggio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-11-07;4055#art-t-10