Art. 1
Trattato

Art. 1

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In vigore dal 24 dic 1867
VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA A tutti coloro che le presenti vedranno, salute. Un Trattato di commercio e di navigazione essendo stato conchiuso tra l'Italia e la Repubblica orientale dell'Uruguay, e sottoscritto dai rispettivi Plenipotenziari a Montevideo addì 7 del mese di maggio dell'anno mille ottocento sessantasei; Trattato del tenore seguente: Sua Maestà il Re d'Italia e l'Eccell.mo signor Governatore provvisorio delegato della Repubblica orientale dell'Uruguay Animati da uguale desiderio di dare un maggiore sviluppo alle relazioni di commercio e di navigazione, che felicemente sussistono fra i due Stati, e convinti che il mezzo più efficace per conseguire uno scopo tanto importante, sia quello di assicurare reciprocamente ai cittadini d'ambi i Paesi nuove facilitazioni e nuove garanzie, hanno di comune consenso stabilito di conchiudere un nuovo Trattato di commercio e di navigazione, ed a tale effetto hanno nominati a loro Plenipotenziari: Sua Maestà il Re d'Italia Il cavaliere Raffaele Ulisse Barbolani, Commendatore del suo Reale Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Commendatore del Reale Ordine del Cristo di Portogallo, Cavaliere del Reale Ordine di Danebrog di Danimarca, ecc., ecc., suo Ministro residente presso questa Repubblica; L'Eccell.mo signor Governatore provvisorio delegato della Repubblica orientale dell'Uruguay Sua Eccellenza il dottore Don Carlos De Castro, Gran Croce dell'Ordine del Cristo del Brasile, suo Ministro Segretario di Stato al dipartimento delle relazioni estere. I quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto e firmato i seguenti: . Vi sarà fra i territori delle due alte Parti contraenti libertà e reciprocità di commercio e di navigazione. I cittadini orientali negli Stati di Sua Maestà il Re d'Italia ed i cittadini italiani nella Repubblica orientale dell'Uruguay potranno arrivare liberamente e con tutta sicurezza coi loro bastimenti e carichi in tutti quei luoghi, porti e fiumi, ai quali sia attualmente e possa essere in avvenire permesso agli altri stranieri di arrivare, entrare nè medesimi, rimanere e risiedere in qualsiasi porto dè detti territori. Essi potranno con ogni libertà risiedere in qualunque luogo più loro convenga, onde dare corso ai loro affari; godranno sotto ogni rapporto degli stessi vantaggi accordati ai cittadini o sudditi della Nazione più favorita, senza dovere pagare alcuna maggiore tassa o imposta che quelle pagate dai medesimi, sempre inteso colla condizione di assoggettarsi alle Leggi ed ai Regolamenti in vigore.
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