Statuto›Titolo IX
Art. 97
97 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere un libro di entrata e di uscita di cassa, nel quale deve registrare le riscossioni e i pagamenti in forza dei mandati da esso rilasciati, muniti del visto del Provveditore e del Computista. Questo libro deve confrontare con quello del Provveditore, e con l'altro tenuto dal Computista, dal quale deve risultare il movimento giornaliero dell'amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-97