Art. 96
StatutoTitolo IX

Art. 96

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In vigore dal 12 nov 1867
Il Tesoriere si varrà per le esazioni e per i pagamenti dell'opera di un impiegato dell'Accademia, e quindi per le esazioni e pagamenti cessa in lui ogni relativa responsabilità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-96