Statuto›Titolo VIII
Art. 93
93 / 242In vigore dal 12 nov 1867
L'Accademico che è stato Provveditore, e quindi secondo Consigliere, avrà la facoltà per due anni di non accettare la stessa carica, o altra carica qualunque.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-93