Art. 91
StatutoTitolo VIII

Art. 91

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In vigore dal 12 nov 1867
Se il Provveditore ricusa di essere confermato nella carica che ha esercitata, non paga la penale di rifiuto, della quale parla l'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-91