Art. 89
StatutoTitolo VIII

Art. 89

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In vigore dal 12 nov 1867
Nel caso di sua temporaria assenza il Provveditore sceglie a suo piacimento fra gli Accademici uno che lo rappresenti e ne faccia le veci, rendendone avvisato con suo biglietto il Seggio accademico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-89