Statuto›Titolo VIII
Art. 89
89 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Nel caso di sua temporaria assenza il Provveditore sceglie a suo piacimento fra gli Accademici uno che lo rappresenti e ne faccia le veci, rendendone avvisato con suo biglietto il Seggio accademico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-89