Art. 87
StatutoTitolo VIII

Art. 87

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In vigore dal 12 nov 1867
Presiede alla conservazione di tutte le proprietà dell'Accademia, e perciò dal suo regolato arbitrio dipende vietare qualunque spettacolo o decorazione che potesse in qualche modo recare danno allo stabile, mobili, affissi, pitture del Teatro e suoi annessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-87