Art. 86
StatutoTitolo VIII

Art. 86

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In vigore dal 12 nov 1867
L'Accademia in successiva adunanza generale approva o disapprova i conti suddetti, previo l'esame e il rapporto dei Sindaci, nel modo che verrà detto in appresso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-86