Art. 83
StatutoTitolo VIII

Art. 83

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In vigore dal 12 nov 1867
È in obbligo nel mese di dicembre di ciascun anno di preparare al Seggio accademico il bilancio di previsione per l'anno successivo, dal quale devono resultare tutte le entrate presunte del patrimonio, egualmente che tutte le spese. Il bilancio di previsione così compilato deve essere presentato dal Provveditore al Seggio dentro il 31 dicembre, e quindi il Seggio deve sottoporlo all'approvazione del Corpo accademico, il quale, verificandosi in quello un avanzo, delibererà altresì il modo di erogarlo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-83