Art. 82
StatutoTitolo VIII

Art. 82

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In vigore dal 12 nov 1867
Rilascia gli ordini di riscossioni e pagamenti al Tesoriere per mezzo di mandati a matrice vidimati da esso e dal Computista, e li registra in apposito libro di entrata e uscita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-82