Art. 73
StatutoTitolo VII

Art. 73

73 / 242
In vigore dal 12 nov 1867
Il primo Consigliere, di cui parla l', e mancando questo, il Consigliere secondo, e quindi il terzo, è quello che in assenza o mancanza del Presidente ne fa interinalmente le veci a tutti gli effetti contemplati nell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-73