Statuto›Titolo VII
Art. 73
73 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Il primo Consigliere, di cui parla l', e mancando questo, il Consigliere secondo, e quindi il terzo, è quello che in assenza o mancanza del Presidente ne fa interinalmente le veci a tutti gli effetti contemplati nell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-73