Art. 7
StatutoTitolo I

Art. 7

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In vigore dal 12 nov 1867
L'Accademia si compone dei singoli individui, che hanno causa dai di lei fondatori, dotanti, e cessionari dei medesimi, e che uniti, col nome e con la qualità di Accademici, la rappresentano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-7