Art. 64
StatutoTitolo VI

Art. 64

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In vigore dal 12 nov 1867
In caso di parità di nomine, si procede alla imborsazione dei nomi degli aventi ugual numero di nomine, ed è eletto Presidente quello il di cui nome esce il primo dall'urna.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-64