Art. 6
StatutoTitolo PRELIMINARE

Art. 6

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In vigore dal 12 nov 1867
Se fosse trovata utile o necessaria qualche aggiunta o modificazione alle Leggi accademiche, il Seggio ne fu la proposta all'Accademia, e deliberata da questa, viene sottoposta alla superiore approvazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-6