Art. 59
StatutoTitolo V

Art. 59

59 / 242
In vigore dal 12 nov 1867
Perché il Seggio sia riunito in seduta deliberativa, è necessario che intervengano personalmente almeno quattro degli Accademici o procuratori che lo compongono.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-59