Statuto›Titolo V
Art. 59
59 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Perché il Seggio sia riunito in seduta deliberativa, è necessario che intervengano personalmente almeno quattro degli Accademici o procuratori che lo compongono.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-59