Art. 57
StatutoTitolo V

Art. 57

57 / 242
In vigore dal 12 nov 1867
Esso delibera colla pluralità dei voti degli Accademici intervenienti, se l'affare debba o no proporsi all'Accademia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-57