Statuto›Titolo V
Art. 57
57 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Esso delibera colla pluralità dei voti degli Accademici intervenienti, se l'affare debba o no proporsi all'Accademia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-57