Art. 55
StatutoTitolo IV

Art. 55

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In vigore dal 12 nov 1867
Qualunque Accademico o procuratore avrà pagata la penale di rifiuto di una carica, non può essere obbligato a coprire la stessa, nè altra carica, se non che nel modo e dopo il tempo, nel quale avrebbe potuto essere nuovamente eletto, se avesse esercitata quella carica che avrà rifiutata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-55