Art. 54
StatutoTitolo IV

Art. 54

54 / 242
In vigore dal 12 nov 1867
Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche a quei procuratori, dei quali parla l'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-54