Art. 47
StatutoTitolo III

Art. 47

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In vigore dal 12 nov 1867
I procuratori godono tutte le prerogative, ed adempiono tutte le incombenze degli Accademici. Non possono per altro essere eletti a coprire le cariche dell'Accademia, oltre a quelle di secondo e terzo Consigliere, ed oltre gli uffici della Direzione degli spettacoli. Possono bensì far parte di Commissioni speciali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-47