Art. 46
StatutoTitolo III

Art. 46

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In vigore dal 12 nov 1867
I procuratori, quando sono stati approvati dall'Accademia, intervengono a tutte le adunanze, e rendono voto in tutte le deliberazioni, con efficace obbligazione dei loro mandanti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-46