Art. 45
StatutoTitolo III

Art. 45

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In vigore dal 12 nov 1867
Fintantochè non vi è la nomina di un procuratore, e fintantochè il procuratore nominato non è approvato, l'Accademico soggiace a tutte le pene fissate per lo inadempimento delle respettive ingerenze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-45