Art. 44
StatutoTitolo III

Art. 44

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In vigore dal 12 nov 1867
Se il partito torna perduto, il procuratore è disapprovato, e l'Accademico, o respettivamente il suo rappresentante, debbe subito nominarne un altro; e così fintantochè il procuratore nominato non ottenga l'approvazione dell'Accademia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-44