Art. 43
StatutoTitolo III

Art. 43

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In vigore dal 12 nov 1867
Il procuratore si approva mediante partito vinto a scrutinio segreto, e senza alcuna precedente discussione, con i due terzi dei voti favorevoli resi dagli Accademici o loro procuratori intervenuti all'adunanza. La deliberazione non potrà essere sindacata sotto veruna ragione, nè dagli interessati, nè da altri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-43