Statuto›Titolo III
Art. 43
43 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Il procuratore si approva mediante partito vinto a scrutinio segreto, e senza alcuna precedente discussione, con i due terzi dei voti favorevoli resi dagli Accademici o loro procuratori intervenuti all'adunanza. La deliberazione non potrà essere sindacata sotto veruna ragione, nè dagli interessati, nè da altri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-43