Statuto›Titolo III
Art. 42
42 / 242In vigore dal 12 nov 1867
L'atto di nomina del procuratore viene presentato all'Accademia, la quale delibera sull'approvazione o disapprovazione del procuratore nominato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-42