Art. 42
StatutoTitolo III

Art. 42

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In vigore dal 12 nov 1867
L'atto di nomina del procuratore viene presentato all'Accademia, la quale delibera sull'approvazione o disapprovazione del procuratore nominato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-42