Art. 38
StatutoTitolo III

Art. 38

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In vigore dal 12 nov 1867
Le donne, che succedessero nei diritti di un Accademico, godono il palchetto e tutto ciò che gode ogni altro Accademico, e pagano la entratura e tutte le altre tasse accademiche tanto ordinarie, che straordinarie; ma non intervengono a veruna adunanza, nè hanno voce deliberativa, e non disimpegnano personalmente veruna delle incombenze degli Accademici.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-38