Art. 37
StatutoTitolo III

Art. 37

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In vigore dal 12 nov 1867
Il patrimonio di detti pupilli e minori paga, nelle respettive scadenze, tutte le spese accademiche ordinarie e straordinarie, ed eccezione della tassa di entratura, che deve pagarsi dà pupilli o minori stessi, quando per aver compiuti gli anni ventuno acquistano la capacità e l'obbligo di disimpegnare personalmente le ingerenze di Accademico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-37