Art. 35
StatutoTitolo III

Art. 35

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In vigore dal 12 nov 1867
Li ascendenti e discendenti in infinito, il coniuge superstite, ed i collaterali fino al terzo grado civile inclusivamente degli Accademici attuali, se sono chiamati a succedere nella porzione accademica, quando abbiano domicilio ed abitazione permanente fuori del Regno, debbono nominare un procuratore dentro il termine di tre mesi dal dì dell'aperta successione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-35