Art. 32
StatutoTitolo III

Art. 32

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In vigore dal 12 nov 1867
Il patrimonio dello interdetto medesimo gode, nei rapporti d'interesse pecuniario, la porzione accademica, e paga nelle respettive scadenze tutte le spese e tasse accademiche ordinarie e straordinarie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-32