Art. 31
StatutoTitolo III

Art. 31

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In vigore dal 12 nov 1867
Il tutore di detto interdetto, dentro un mese dal giorno della sua elezione, deve nominare un procuratore che lo rappresenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-31