Art. 30
StatutoTitolo III

Art. 30

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In vigore dal 12 nov 1867
Se un Accademico rimanesse interdetto pienamente, non interviene a veruna adunanza, non ha voce deliberativa, e non adempie personalmente le ingerenze di Accademico, fintantochè non sia stata revocata la sua interdizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-30