Art. 3
StatutoTitolo PRELIMINARE

Art. 3

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In vigore dal 12 nov 1867
Le Leggi accademiche sono obbligatorie appena che abbiano la superiore approvazione in conformità delle Leggi dello Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-3