Art. 28
StatutoTitolo III

Art. 28

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In vigore dal 12 nov 1867
Nel caso poi che l'Accademico residente abitualmente a Firenze si trovi assente da questa città per ragioni d'impiego o di destinazione governativa, che produca mutamento di domicilio occasionalmente al detto impiego o destinazione, l'Accademico in tal modo assente dovrà nominarsi un procuratore dentro due mesi decorrendi dal giorno della nomina o destinazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-28