Art. 238
StatutoTitolo XXIV

Art. 238

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In vigore dal 12 nov 1867
La sentenza degli arbitri è depositata nella Cancelleria della Pretura del quartiere di Santa Croce, ed è esecutoria mediante l'osservanza delle forme, e coi sistemi e nei termini stabiliti dal vigente Codice di procedura civile per la esecuzione delle sentenze arbitramentali non appellabili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-238