Art. 236
StatutoTitolo XXIV

Art. 236

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In vigore dal 12 nov 1867
La nomina degli arbitri si fa per scrittura privata o per atto notarile, e colle forme prescritte dall' del vigente Codice di procedura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-236