Art. 229
StatutoTitolo XXIV

Art. 229

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In vigore dal 12 nov 1867
Qualunque contesa tra gli Accademici, e per causa di affari dell'Accademia, sia fra i singoli Accademici, o sia fra uno o più di essi e l'Accademia, sarà giudicata dagli arbitri, e non potrà mai essere portata avanti i Tribunali ordinari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-229