Art. 225
StatutoTitolo XXIII

Art. 225

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In vigore dal 12 nov 1867
Se per opposto l'Accademia delibera di esercitare quel suo diritto, allora la porzione accademica si dice riammensata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-225