Art. 220
StatutoTitolo XXII

Art. 220

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In vigore dal 12 nov 1867
Gli alienatari o donatari, dirimpetto ai quali non abbia voluto l'Accademia esercitare il suo diritto di riammensazione, non sono riconosciuti come tali, ove non abbiano le qualità richieste per essere Accademici, e non sieno accettati mediante partito vinto con due terzi dei voti ai termini dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-220