Art. 22
StatutoTitolo II

Art. 22

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In vigore dal 12 nov 1867
Tutti gli Accademici godono personalmente le prerogative, e si prestano al disimpegno delle ingerenze fissate per essi nelle Leggi accademiche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-22